Art. 1 – Denominazione, sede sociale e durata
Si costituisce con il presente atto l’Associazione denominata “DUCATI CLUB ABRUZZO”.
La sede legale dell’Associazione è stata costituita in Nereto ( TE ), Via G. Garibaldi n. 6.
Il trasferimento della sede non comporta modifica statuaria. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Natura, caratteristiche e finalità
L’Associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro, e’ apolitico e aconfessionale.
Lo scopo prefissato dell’Associazione è mirato ad incoraggiare, supportare e coordinare le attività culturali, sociali, sportive e promozionali del motociclismo in ogni sua forma.
In particolare l’Associazione si propone le seguenti finalità:
- coordinare e potenziare le attività rivolte ad accrescere l’entusiasmo e la passione per la moto
- favorire il turismo motociclistico e promuovere iniziative per la sicurezza stradale.
- incentivare e coordinare iniziative culturali, sociali e sportive di tutti gli associati.
Art. 3 – Gli Associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 4 – Diritti degli associati
Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 5 – Obblighi degli associati
Gli associati hanno l’obbligo di:
- versare la quota associativa entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo
- partecipare attivamente all’Associazione, prestando a titolo gratuito la propria collaborazione per la miglior riuscita delle iniziative deliberate
- osservare il presente Statuto, le deliberazioni ed i regolamenti dell’Associazione
- non perseguire scopi contrari al presente Statuto o comunque compiere attività che possano creare turbativa o danno nei confronti della Associazione stessa.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
L’associato può perdere la propria qualifica per recesso volontario o per esclusione.
Il recesso volontario si manifesta mediante comunicazione scritta all’Associazione, con decorrenza dal momento di effettiva notifica e consegna della tessera personale.
In ogni caso l’associato resta obbligato al pagamento di tutte le quote associative maturate fino a quel momento in cui ha efficacia il recesso.
L’esclusione avviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, votata a maggioranza, qualora sia rilevata una delle seguenti cause:
– perdita dei requisiti che ne avevano determinato la nomina nell’associazione
– venga meno anche uno solo degli obblighi indicati al precedente art. 5
Art. 7 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da un fondo comune formato da:
- le quote associative
- i contributi annuali versati da Enti, privati e pubblici, eventualmente concessi
- sponsorizzazioni
- beni acquistati con i fondi di cui sopra e destinati allo scopo e finalità dell’Associazione
- qualunque altro bene che sia legittimamente pervenuto all’Associazione
Art. 8 – Gestione del fondo comune e rendiconto
La gestione del fondo comune è finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, senza alcuna ripartizione, anche indiretta, di utili o avanzi comunque denominati durante la vita dell’associazione. E’ pertanto esclusa la possibilità di restituzione della quota associativa in caso di recesso. L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto annuale secondo i corretti principi contabile e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il mese successivo.
Art. 9 – Organi dell’associazione
Sono organi essenziali ed obbligatori dell’Associazione:
1. L’Assemblea
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 10 – L’Assemblea
L’assemblea degli associati è sovrana e ad essa possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria ha il compito di:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- approvare il rendiconto annuale
- deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
La convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di
almeno 1/3 degli associati e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve:
- essere affisso nei locali della sede almeno 15 gg prima e pubblicato sulla home page del sito ufficiale www.docabruzzo.it con almeno 10 gg. prima rispetto alla data fissata.
- contenere ordine del giorno nel quale siano precisati gli argomenti da trattare, l’ora e il luogo.
- essere prevista una eventuale data in seconda convocazione, nel caso in cui la prima non raggiunga il quorum necessario.
Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci effettivi. Le votazioni valide sono espresse a maggioranza semplice dei soci effettivi. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ad ogni effetto di legge.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei membri del Consiglio stesso. Il primo Presidente dell’Associazione e’ nominato all’atto della costituzione del presente Associazione.
Il Presidente resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
Il Vice Presidente, in assenza o sostituzione del Presidente, è investito degli stessi poteri di quello.
I compiti del Presidente sono i seguenti:
- presiedere l’Assemblea e nominare seduta stante il Segretario che ne redige verbale sul quale, al termine della seduta, deve essere posta la firma per approvazione da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Segretario.
- indirizzare l’attività dell’Associazione
- dare concreta attuazione alle deliberazioni assunte
- in casi d’urgenza, prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo poi richiederne la ratifica al Consiglio Direttivo stesso nella prima occasione utile
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri scelti esclusivamente tra gli Associati con diritto di elettorato attivo e passivo.
Essi sono nominati per la prima volta all’atto della costituzione della presente Associazione da parte degli stessi Soci Fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
All’interno del Consiglio Direttivo, se verrà ritenuto opportuno, potranno essere attribuite, ai singoli Consiglieri, con delibera del Consiglio Direttivo stesso, particolari compiti e/o cariche, quali, ad esempio, la carica di Segretario e la carica di Tesoriere.
II Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e poteri:
- ha il potere di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere;
- realizza gli scopi sociali, ponendo in essere ogni iniziativa, atto o attività necessaria o utile;
- assume ogni deliberazione relativa al conseguimento degli scopi dell’Associazione come indicati dal presente Statuto;
- fissa le direttive per I’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità di esecuzione e ne controlla I’attuazione; emana tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto e/o tutti i regolamenti che riterrà necessari;
- tiene i registri ed i libri sociali obbligatori per disposizione dl legge; predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da proporre all’Assemblea degli Associati;
- determina l’ammontare della quota associativa; delibera in merito all’ammissione dei nuovi Associati sia quali Soci Onorari sia quali Soci Effettivi;
- delibera in merito all’esclusione degli Associati, nei casi previsti dal presente Statuto; stabilisce le prestazioni di servizi agli Associati ed ai terzi e le relative norme e modalità di erogazione;
Il Consiglio Direttivo viene convocato con qualsiasi forma dal Presidente, dal Vice Presidente o da almeno 2 componenti del Consiglio stesso, ed è in grado di deliberare qualora siano presenti almeno la metà di tutti i membri del Consiglio stesso.
Il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale della seduta, su cui deve essere apposta la firma per approvazione del Presidente, del Segretario e di tutti i membri presenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente
Art. 13 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Nereto, lì 11/07/2009